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Art.1 – Denominazione E' costituita in Monte San Pietro, via Lavino n. 89 l'Associazione culturale La Conserva, c.f. 91240950377. L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente e non collegata ad alcun partito politico o gruppo istituzionalmente rappresentato. Art.2 – Finalità L'Associazione ha come finalità iniziativa e promozione culturale. L'Associazione si propone di promuovere iniziative volte a suscitare dibattito su tematiche culturali presenti nella società italiana e straniera, sugli aspetti che da esse derivano nel confronto sociale. L'Associazione, inoltre. si propone di promuovere iniziative a favore dell'informazione, e relative nuove tecnologie e sull'uso critico delle stesse. Su questi temi l'Associazione intende sviluppare il dibattito in un continuo confronto con la realtà del territorio, le altre associazioni presenti sul territorio, l'amministrazione locale.
Art. 3 – Oggetto Sociale L'Associazione si propone: ● di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari, ● di promuovere mostre di arti visive, eventi musicali, teatrali, cinema ecc., ● di promuovere convegni e seminari sulle nuove tecnologie, ● di promuovere la cultura delle differenze, incontri con migranti, associazioni di migranti, ● di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e documenti inerenti la propria attività, ● di pubblicare materiali ed esiti delle proprie ricerche, ● di promuovere progetti coordinati con altre Associazioni che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi alle finalità dell'Associazione op di collaborare a progetti da esse avviati, ● di promuovere campagne di informazione, pubbliche manifestazioni, nonché campagne di sensibilizzazione della collettività circa i temi costituenti la propria finalità. L'Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.
Art.4 – Soci L'Associazione si compone di soci ordinari e soci onorari. Sono soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta e che vengono riconosciuti come tali dal Comitato Direttivo che decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Sono soci onorari quelli nominati dall'Assemblea, senza le preclusioni previste dal presente articolo, tra coloro che posseggono particolari requisiti o possono portare specifici contributi all'attività dell'Associazione. All'Associazione possono aderire altre Associazioni ed Enti pubblici o privati; in tali casi la rappresentanza è limitata ad un delegato per la cui ammissione il Comitato Direttivo delibererà come per i soci ordinari. Il Comitato Direttivo potrà adottare, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, la deliberazione di esclusione del socio per comportamenti incompatibili con le previsioni statuarie e con le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Si decade dalla qualità di socio nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'iscrizione annuale verbalizzata.
Art.5 – Organi dell'Associazione Gli organi dell'associazione sono: ● l'Assemblea dei soci, ● il Presidente, ● il Comitato Direttivo, ● il Tesoriere Il Tesoriere è responsabile della gestione economica ed ha l'obbligo di presentare annualmente il bilancio.
Art.6 – Incompatibilità delle cariche Non possono rivestire le cariche di componente del Comitato Direttivo, il Presidente e il Tesoriere dell'Associazione.
Art.7 – Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei soci dell'assemblea. La convocazione viene fatta almeno dieci giorni prima della fissata e deve contenere l'ordine del giorno. Salvo quanto previsto dall'art. 15, l'assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea indirizza l'attività dell'associazione, nomina e revoca il Presidente ed i componenti il Comitato Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, determina l'ammontare delle quote sociali e stabilisce la quota, in maniera proporzionale alle entrate per lo sviluppo di iniziative ed attività.
Art. 8 – Presidente Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione, rimane in carica due anni, salvo revoca da parte dell'assemblea e può essere rieletto. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo e li presiede. Coloro che hanno rivestito la carica di presidente dell'associazione possono essere eletti dall'assemblea dei soci, presidenti onorari dell'associazione, e partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo.
Art.9 – Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di componenti – eletti dall'Assemblea nel numero che sarà definito dall'Assemblea medesima – non superiore a tre soci eletti a maggioranza e rimane in carica due anni. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente, delibera sull'ammissione dei soci, promuove i contatti con le altre Associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le linee di intervento da sottoporre all'assemblea e dirige e determina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano i responsabili dei gruppi nei quali si articola l'attività dell'Associazione.
Art.10 – Gruppi di Lavoro Il Comitato Direttivo, sulla base delle indicazioni generali fornite dall'Assemblea, individua i temi specifici sui quali operare attraverso gruppi di lavoro formati da soci e da esperti. Ogni gruppo di lavoro elegge al proprio interno il responsabile che fissa le riunioni e coordina e rappresenta il gruppo stesso nelle riunioni del Comitato Direttivo.
Art.11 – Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri – composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone anche esterne all'Associazione – è eletto ogni due anni dall'Assemblea dei soci. Esso elegge al proprio interno un Presidente che lo convoca. Esso decide sulle questioni prospettate dai soci o dagli organi sociali e relative a conflitti tra iscritti ed organismi sociali o tra diversi organismi sociali nonché sulle interpretazioni dello Stato Sociale. Le decisioni vengono prese a maggioranza, sentite le parti.
Art.12 – Entrate Le entrate dell'Associazione sono costituite: ● dalle quote annuali, ● dai versamenti volontari effettuate dai soci, ● dai versamenti effettuati da altri soggetti o Enti, purché accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo, ● da proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
Art.13 – Esercizio sociale e norme su risorse economiche e patrimonio L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “onlus” che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione non impiegati non si possono spostare all'anno successivo a quello in cui si sono formati. L'Associazione è obbligata a devolvere – in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa – il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 ed eventuali successive modifiche.
Art.14 – Rendiconto Annuale L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale; a tal fine l'Assemblea ordinaria dei soci sarà convocata entro il trenta aprile di ogni anno.
Art.15 – Modifiche allo Statuto Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo gli articoli 1, 2, 11 dello Statuto per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi degli iscritti.
Art. 16 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme stabilite dal Codice Civile.
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